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ITALIA

  Sabato, 5 aprile 2014

Sabato, 5 aprile 2014 Riforma delle Province, cosa cambierà dopo il DDL Delrio:

La Camera dei Deputati ha approvato il decreto legge Delrio: la riforma delle Province quindi, diventa in via definitiva legge dello Stato, così come inserita nella proposta che prende il nome dall’attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Come cambieranno adesso le Province. Il voto è arrivato dopo un’accesa discussione, iniziata ieri con la bocciatura delle pregiudiziali di costituzionalità e proseguita oggi, con il no a tutti gli emendamenti proposti. Montecitorio ha approvato con 260 voti favorevoli, 158 voti contrari, 7 astenuti e 204 assenti, il testo uscito dal Senato il giorno 26 marzo. Quindi niente elezioni provinciali scongiurate, come era negli auspici dell’esecutivo, che si è trovato a imprimere un’accelerazione convinta al provvedimento proprio nelle ultime settimane, visto l’avvicinarsi del 25 maggio. Secondo alcuni però, si sarebbe trattato solo di un pretesto per velocizzare la scomparsa delle province per come le abbiamo conosciute e avviare, così, il processo di revisione del governo locale. Secondo il disegno di legge oggi approvato, infatti, le Province non spariranno del tutto, ma vedranno riformulati molti dei suoi compiti e principalmente non saranno più organi elettivi. A fare parte delle nuove giunte provinciali e dei nuovi consigli, infatti, saranno solo i sindaci, gli assessori o i consiglieri eletti dei Comuni che appartengono al territorio sotto cui resta la giurisdizione della provincia. Sul fronte delle competenze, l’unica, vera funzione di peso rimasta a capo delle Province sarà quella all’edilizia scolastica, oltre ad altri servizi non certo secondari, come quello sulle pari opportunità. Il vero nodo da sciogliere resteranno, però, i dipendenti. Visto l’inserimento dell’abolizione delle Province nel recente ddl costituzionale, infatti, è possibile che quello di oggi sia solo il primo passo verso la soppressione degli enti che metterà in discussione il destino di migliaia di occupati. Quel che è certo, è che saranno sedici i rappresentanti dei nuovi consigli provinciali oltre i 700.000 abitanti, dodici tra 300.000 e 700mila, dieci per quelle con densità inferiore: resteranno, tutti, in carica per due anni. Cambiamenti rilevanti riguarderanno anche i comuni in particolare nelle loro diramazioni territoriali, come le Unioni dei Comuni o, nei casi di maggiore estensione delle Città metropolitane. Anche in questi casi, saranno i sindaci a costituire i rappresentanti negli organi direttivi, sia come sindaci metropolitani che nelle funzioni di presidenti delle unioni dei Comuni. Modifiche rilevanti riguardano anche la struttura dei Consigli comunali, tra i quali, circa cinquemila saranno rinnovati il prossimo 25 maggio. Mentre per quelli di dimensioni più ridotte, viene stabilito che gli eletti saranno dodici consiglieri con un massimo di quattro assessori, al di sotto dei 3mila invece, entreranno in carica due assessori e dieci consiglieri, oltre al Sindaco naturalmente.

Di seguito il DDL Delrio:

CAMERA DEI DEPUTATI

N.

1542-

B

—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 21 dicembre 2013 (v. stampato Senato n. 1212)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 marzo 2014

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(LETTA)

DAL MINISTRO DELL

’

INTERNO

(ALFANO)

DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(DELRIO)

DAL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI

(QUAGLIARIELLO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL

’

ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

(D’ALIA)

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,

sulle unioni e fusioni di comuni

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 27 marzo 2014

Atti Parlamentari

—1—

Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

DOCUMENTI

TESTO

APPROVATO DALLA

C

AMERA DEI DEPUTATI

__

TESTO

MODIFICATO DAL

S

ENATO DELLA

R

EPUBBLICA

__

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle

Province, sulle unioni e fusioni di Comuni

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle

province, sulle unioni e fusioni di comuni

C

APO

I

DISPOSIZIONI GENERALI

A

RT

.1.

(Oggetto).

A

RT

.1.

1. La presente legge detta disposizioni

in materia di città metropolitane, province,

unioni e fusioni di comuni al fine di

adeguare il loro ordinamento ai princìpi di

sussidiarietà, differenziazione e adegua-

tezza.

1.

Identico.

2. Le città metropolitane sono enti

territoriali di area vasta con le funzioni di

cui all’articol

o 8 e con le seguenti finalità

istituzionali generali: cura dello sviluppo

strategico del territorio metropolitano;

promozione e gestione integrata dei ser-

vizi, delle infrastrutture e delle reti di

comunicazione; cura delle relazioni istitu-

zionali afferenti al proprio livello, ivi com-

prese quelle a livello europeo.

2. Le città metropolitane sono enti

territoriali di area vasta con le funzioni di

cui

ai commi da 44 a 46

e con le seguenti

finalità istituzionali generali: cura dello

sviluppo strategico del territorio metropo-

litano; promozione e gestione integrata dei

servizi, delle infrastrutture e delle reti di

comunicazione

di interesse della città me-

tropolitana

; cura delle relazioni istituzio-

nali afferenti al proprio livello, ivi com-

prese quelle

con le città e le aree metro-

politane europee.

3. Le province sono enti territoriali di

area vasta disciplinati ai sensi del capo III.

Alle province con territorio interamente

montano e confinanti con Paesi stranieri

sono riconosciute le specificità di cui agli

articoli 11, 12 e 17.

3. Le province sono enti territoriali di

area vasta disciplinati ai sensi

dei commi

da 51 a 100.

Alle province con territorio

interamente montano e confinanti con

Paesi stranieri sono riconosciute le speci-

ficità di cui

ai commi da 51 a 57 e da 85

a 97.

Atti Parlamentari

—2—

Camera dei Deputati

—

1542

-B

XVII LEGISLATURA

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

DOCUMENTI

4. Le unioni di comuni sono enti locali

costituiti da due o più comuni per l’eser-

cizio associato di funzioni o servizi di loro

competenza ai sensi dell’articolo 32 del

testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, e successive mo-

dificazioni, di seguito denominato « testo

unico ». I comuni con popolazione infe-

riore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000

abitanti se appartengono o sono apparte-

nuti a comunità montane, esclusi i comuni

il cui territorio coincide integralmente con

quello di una o più isole e il comune di

Campione d’Italia, a norma dell’articolo

14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e suc-

cessive modificazioni, costituiscono unioni

per l’esercizio obbligatoriamente associato

delle funzioni fondamentali, con esclu-

sione di quelle di cui alla lettera

l)

del

comma 27 del citato articolo 14 e salvo il

ricorso ad apposite convenzioni.

4. Le unioni di comuni sono enti locali

costituiti da due o più comuni per l’eser-

cizio associato di funzioni o servizi di loro

competenza;

le unioni e le fusioni di

comuni sono disciplinate dai commi da

104 a 141

.

5. All’articolo 31 della legge 12 novem-

bre 2011, n. 183, è aggiunto, in fine, il

seguente comma:

Soppresso

«

32-bis.

Al fine di neutralizzare gli

effetti negativi sulla determinazione degli

obiettivi del patto di stabilità interno con-

nessi alla gestione di funzioni e servizi in

forma associata, sono disposti la riduzione

degli obiettivi dei comuni che gestiscono,

in quanto capofila, funzioni e servizi in

forma associata e il corrispondente au-

mento degli obiettivi dei comuni associati

non capofila. A tal fine, entro il 31 marzo

di ciascun anno, l’ANCI comunica al Mi-

nistero dell’economia e delle finanze gli

importi in riduzione e in aumento degli

obiettivi di ciascun comune di cui al

presente comma sulla base delle istanze

prodotte dai predetti comuni entro il 15

marzo di ciascun anno ».

Atti Parlamentari

—3—

Camera dei Deputati

—

1542

-B

XVII LEGISLATURA

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

DOCUMENTI

6. Nel caso di cui al primo periodo del

comma 4, le unioni sono disciplinate, per

quanto non previsto dalla presente legge,

dall’articolo 32 del testo unico. Nel caso di

cui al secondo periodo del comma 4, le

unioni sono disciplinate, per quanto non

previsto dalla presente legge, dall’articolo

14 del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive

modificazioni.

Soppresso

7. All’articolo 14, comma 31-ter, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, la lettera

b)

è sostituita

dalle seguenti:

Soppresso

«

b)

entro il 30 giugno 2014 con

riguardo ad ulteriori tre delle funzioni

fondamentali di cui al comma 28;

b-bis)

entro il 31 dicembre 2014, con

riguardo alle restanti funzioni fondamen-

tali di cui al comma 28 ».

Atti Parlamentari

—4—

Camera dei Deputati

—

1542

-B

XVII LEGISLATURA

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

—

DOCUMENTI

C

APO

II

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE

CITTÀ METROPOLITANE

A

RT

.2.

(Città metropolitane).

1. Ferma restando la competenza legi-

slativa regionale ai sensi dell’articolo 117

della Costituzione, le città metropolitane

di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bolo-

gna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Cala-

bria sono disciplinate dalla presente legge

ai sensi e nel rispetto di quanto previsto

dall’articolo 114 e dall’articolo 117, se-

condo comma, lettera

p)

, della Costitu-

zione. In armonia con i rispettivi statuti

speciali e nel rispetto della loro autonomia

organizzativa, la regione Sardegna, la Re-

gione siciliana e la regione Friuli Venezia

Giulia possono istituire città metropolitane

nei rispettivi capoluoghi di regione nonché

nelle province già all’uopo individuate

come aree metropolitane dalle rispettive

leggi regionali vigenti alla data di entrata

in vigore della presente legge. Alle città

metropolitane di cui al secondo periodo si

applicano, in quanto compatibili e fatte

salve le eventuali modifiche apportate

dalle leggi regionali, le disposizioni di cui

alla presente legge.

5. In attesa della riforma del titolo V

della parte seconda della Costituzione e

delle relative norme di attuazione,

le città

metropolitane di Torino, Milano, Venezia,

Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e

Reggio Calabria sono disciplinate dalla

presente legge, ai sensi e nel rispetto di

quanto previsto

dagli articoli

114 e 117,

secondo comma, lettera

p),

della Costitu-

zione

e ferma restando la competenza

regionale ai sensi del predetto articolo 117.

I princìpi della presente legge valgono

come princìpi di grande riforma econo-

mica e sociale per la disciplina di città e

aree metropolitane da adottare dalla re-

gione Sardegna, dalla Regione siciliana e

dalla regione Friuli Venezia Giulia, in

conformità ai rispettivi statuti.

Atti Parlamentari

—5—

Camera dei Deputati

—

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XVII LEGISLATURA

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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

 

 

  

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